


Il caso: una donna pakistana, residente in Italia, contrae matrimonio, alla presenza di due testimoni, collegandosi tramite Skype con lo sposo, mentre quest'ultimo si trovava in Pakistan.
L'atto vene registrato regolarmente dall'autorità pakistana, mentre in Italia l'ufficiale di Stato civile si rifiuta di fare altrettanto, in quanto "la modalità di celebrazione, in via telefonica o telematica, era da ritenersi contraria all'ordine pubblico, sul presupposto che costituisce principio fondamentale dell'ordinamento italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell'esprimere la volontà di sposarsi".
La sentenza: Tribunale e Corte d'Appello danno torto all'Ufficiale di Stato Civile e ragione ai coniugi. Sulla stessa linea la Cassazione (sentenza 15343/2016).
La Corte, dopo aver precisato che "il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento" ha poi concluso che "se l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale, esso non può considerarsi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in forma non prevista dall'ordinamento italiano".
La sentenza ha avuto vasta eco sui mass media ma va precisato che le nozze "a distanza" sono state ritenute legittime in quanto contratte da soggetti stranieri, e quindi regolamentate dal diritto del Paese d'origine (non ritenuto in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento).
Settembre 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Minori in affido: novità sul diritto alla continuità affettiva
La legge 19 ottobre 2015 n.173 ha apportato importanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 in materia di adozione, sancendo il diritto alla continuità affettiva dei bambini che si trovano in regime di affido familiare.
In particolare:
- se la famiglia affidataria, durante un prolungato periodo di affidamento, fa domanda di adozione per il minore "il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria"
- quando l'affidamento viene a cessare "è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento".
- "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore".
In definitiva con le modifiche apportate si riconosce l'importanza del rapporto affettivo che si viene a creare tra affidatario e minore in affido, inserendo disposizioni atte a favorire che questa situazione (positiva per entrambi i soggetti) perduri nel tempo.
Ottobre 2015
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Marito infedele, ma non per questo padre inadeguato
Il caso: in sede di separazione una donna chiede l'affidamento in via esclusiva dei figli alla sua persona e che venga limitata possibilità per il padre di fare loro visita.
Motiva la richiesta in relazione alla condotta dell'uomo, caratterizzata dai continui tradimenti.
La sentenza: il Tribunale le dà torto (Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 7/2015). Non si può sostenere che un marito fedifrago necessariamente, e automaticamente, sia inadatto a svolgere il ruolo di padre."Per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore".
La pronuncia non stupisce; la giurisprudenza considera da sempre del tutto irrilevante, ai fini dell'affidamento dei figli, l'adulterio di uno dei coniugi, condotta quest'ultima che può rilevare solo ai fini dell'addebito della separazione.
Luglio 2015
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