


IL CASO
In seguito alla separazione di una coppia il figlio minore rimane a vivere con la madre.
Il padre si rifiuta di fare visita al figlio e per questo comportamento il Tribunale in primo grado stabilisce che debba pagare 100 euro alla madre per ogni futuro inadempimento "all'obbligo di incontrare il figlio".
La Corte d'Appello conferma il provvedimento di primo grado e il padre ricorre in Cassazione, sostenendo che la visita non può costituire un obbligo, ma va lasciata alla sua discrezionalità.
LA SENTENZA
Con ordinanza Ordinanza 5 dicembre 2019 - 6 marzo 2020, n. 6471 la Suprema Corte ha accolto il ricorso del genitore non affidatario con queste motivazioni:
-il diritto/dovere di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato ..è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e... non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.
Ciò non esclude ovviamente che, qualora il comportamento sanzionato permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti quali la decadenza della responsabilità genitoriale.
La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e anche l'ipotetico risarcimento del danno in favore del figlio.
DICEMBRE 2020
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il Caso: Una coppia divorzia e si accorda per utilizzare un'applicazione telematica, allo scopo di comunicare meglio, gestire i rapporti con i figli e dirimere eventuali controversie, anche in relazione alle spese straordinarie.
Tra le varie applicazioni di questo strumento informatico: programmazione degli impegni dei figli (visite mediche, gite scolastiche..), informazioni e verifiche sull'andamento scolastico.
La sentenza: il Tribunale ( Modena , sentenza n. 2259/2017) ha stabilito che " ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a legge e nell'interesse della prole".
DICEMBRE 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
La Cassazione conferma: niente assegno divorzile in presenza di convivenza di fatto (anche qualora la convivenza venisse veno).
Il caso: Una donna, in attesa della sentenza di divorzio, instaura una relazione con un nuovo compagno. La coppia convive per un certo periodo, poi le strade, almeno apparentemente, si dividono.
Nel frattempo il Tribunale emette la sentenza di divorzio e respinge la domanda presentata dalla ex moglie per ottenere l'assegno divorzile.
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado "ritenendo insussistenti i presupposti per procedere al riconoscimento dell'assegno di divorzio in quanto ( la ricorrente) aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio con un altro uomo e non aveva dato prova dell'allegata cessazione della relazione".
La sentenza: la Cassazione con la sentenza n.19345/2016 conferma la pronuncia di appello respingendo la domanda di attribuzione di assegno divorzile con questa motivazione, ancora più perentoria: "l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (...) la formazione di una famiglia di fatto... è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile".
Segnaliamo che la pronuncia qui commentata si inserisce è nel solco di altre del medesimo tenore (Cass. Civ. n.6855/2015 e n.2466/2016). Il principio di diritto sopra espresso sembra quindi cristallizzarsi sempre più nel tempo.
Luglio 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.