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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
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News Giuridiche

DIRITTO ASSICURATIVO

Polizza scaduta: la Compagnia assicuratrice deve egualmente liquidare il sinistro avvenuto entro 15 dalla scadenza.

 

Il caso: in un cantiere il dipendente di un'azienda muore per un incidente. Il datore di lavoro viene condannato a risarcire i congiunti della vittima. A questo punto chiede alla propria Assicurazione, con la quale ha stipulato una polizza a copertura del rischio responsabilità civile, di liquidare il sinistro ai terzi. La Compagnia eccepisce che la polizza non è più operativa: il sinistro era infatti avvenuto dopo la scadenza (seppure entro i 15 giorni dalla stessa).

 

La sentenza: Sul caso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 26104/2016 confermando un principio già enunciato in sentenze precedenti : "il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'articolo 1901 c.c., comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo".
Il ricorso del soggetto assicurato è stato quindi accolto.

 

Dicembre 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

L'assegno divorzile può essere dovuto anche in presenza di matrimonio di breve durata

Il caso: due persone si lasciano dopo un matrimonio di brevissima durata (quindici mesi). In sede di separazione consensuale alla moglie viene attribuito un assegno di mantenimento. Nel successivo divorzio viene tuttavia rigettata, in entrambi i gradi di giudizio, la domanda della moglie stessa volta ad ottenere anche l'assegno divorzile. Ciò sulla base della seguente motivazione: "la convivenza fu comunque brevissima per effetto della immediata constatazione dell'impossibilità di una unione duratura tale da giustificare aspettative e affidamento del coniuge che ha subìto la separazione nelle sostanze dell'altro". La moglie presenta ricorso in cassazione.

 

La sentenza: la Cassazione (ordinanza n.2343/2016) accoglie il ricorso presentato dalla donna sulla base di un'articolata argomentazione e, per ciò che rileva in questa sede, in forza del seguente principio di diritto. "In materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento del 'assegno stesso, assolvendo quest'ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole".

 

Va detto che nel caso in esame vi era notevole sproporzione tra il reddito del marito, 18.000 euro mensili, e quello della moglie, 1.300 euro mensili. Occorre quindi sempre contestualizzare le pronunce per evitare una loro interpretazione in qualche modo distorta.

 

Giugno 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

CONTROVERSIE CONDOMINIALI

Lite condominiale per il posto auto: l'area davanti al garage può essere assegnata in uso al singolo proprietario

 

Il caso: in assemblea condominiale si discute della possibilità di poter fruire di un posto auto davanti al proprio garage, in modo da poter parcheggiare una seconda auto.
La delibera viene presa a maggioranza, ma un condomino contrario alla decisione ricorre al Tribunale. Lamenta che alcuni condomini possano fruire di un vantaggio a scapito degli altri, potendo utilizzare maggiori spazi comuni.

 

La sentenza: il Tribunale di Vicenza dà torto al ricorrente (sentenza n.984/2015). La possibilità di parcheggiare davanti al proprio garage, in un'area ben delimitata, se viene assegnata a tutti i condomini indistintamente deve considerarsi legittima, non sussistendo alcuna disparità di trattamento.

 

Maggio 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.