


Il caso: Marito e moglie si separano giudizialmente. Il Tribunale dispone che il padre debba corrispondere 350 euro mensili per il mantenimento di due figli.
In Appello viene tuttavia raddoppiato il contributo per il mantenimento a carico del padre sulla base del fatto che la moglie, tramite un investigatore, aveva successivamente scoperto e quindi provato che il marito aveva un reddito mensile maggiore di quello dichiarato in precedenza in Tribunale. Contro la decisione il marito ricorreva in Cassazione: la relazione investigativa era stata a suo avviso presentata tardivamente, quando già si era esaurito il primo grado di giudizio.
La pronuncia (ordinanza n. 21178/ 2018) : La Cassazione ha respinto l'istanza del marito con queste motivazioni: - " è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario ".
La Cassazione non ha pertanto ritenuto violata la norma che non consente la produzione in appello di nuovi documenti, o nuove prove, in virtù dell'esigenza pubblicistica di tutela della prole, sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti.
Agosto 2018
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso :Una coppia ha un rapporto sessuale. Non viene presa alcuna precauzione al fine di evitare una gravidanza, in quanto la donna dichiara al partner di essere in quel momento non fertile. Viene concepito un figlio e il padre ricorre al tribunale per essere risarcito dei danni derivanti da quella che asserisce essere una sorta di "truffa", avendo la donna al momento del rapporto mentito intenzionalmente.
La sentenza: la Suprema Corte, con sentenza n. 10906/maggio/2017 ha rigettato il ricorso con queste motivazioni:
" una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può – alla luce del notorio – ignorare l'esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla "ordinaria diligenza" per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative".
"Su questa linea, in effetti, condivisibilmente si colloca la vera e propria ratio decidendi della sentenza impugnata. Osserva infatti la corte territoriale, alla conclusione del suo iter motivazionale, che l'attuale ricorrente, "in quanto portatore di un così forte e intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali", onde, non facendolo, egli stesso ha "assunto il rischio delle conseguenze dell'azione".
Maggio 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
La negoziazione assistita è legge
L'istituto della negoziazione assistita (legge 10 novembre 2014, n.62) ha lo scopo di ridurre il numero dei contenziosi da trattare nei tribunali.
Alle parti viene data la possibilità di "risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo".
Può riguardare ogni materia, con l'esclusione di:
- diritti indisponibili
- materia di lavoro
- casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria
L'accordo può essere raggiunto in un arco temporale massimo di tre mesi e produce gli stessi effetti di una sentenza.
Il legislatore prevede anche casi un cui la negoziazione assistita è obbligatoria (per cui non è possibile procedere direttamente con la domanda giudiziale ma occorre prima esperire la negoziazione stessa):
- risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
- pagamento a qualsiasi titolo di somme, purchè non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.