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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
Per la migliore tutela del Cliente vengono intrattenute collaborazioni con un Notaio, un Avvocato Penalista, un Medico Legale, un Commercialista e Revisore Contabile, un Ingegnere Civile, iscritto all’albo Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Bologna e un’Agenzia Investigativa.

News Giuridiche

FOTO MINORI SUL WEB: MEGLIO EVITARE.

Il caso: Una coppia è separata, con due figli in tenera età. I bambini vivono con la madre, il padre si rivolge al Tribunale per chiedere modifiche riguardo alla loro residenza. Incidentalmente lamenta altresì che la donna ha pubblicato sui social fotografie dei figli, contro il parere del medesimo.

 

La sentenza: Il Tribunale (siamo a Mantova) ha ordinato alla madre di "non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere, immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite".
Queste le motivazioni:
- "l'inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l'opposizione di uno dei genitori integra violazione di norme... che riguardano la tutela dell'immagine... e la tutela della riservatezza dei dati personali" .
- " l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line".

Al di là della pronuncia, in concreto, ha avuto risalto il fatto che successivamente lo stesso Tribunale ha pubblicato un protocollo contenente una serie di regole da applicarsi a tutte le coppie separata, una delle quali riguardava proprio il divieto di pubblicazione delle foto dei minori sui social, che i genitori erano tenuti a rispettare

 

Novembre 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

L'Asl risponde per i danni causati dalla colpa dei medici operanti in struttura convenzionata.

Il caso: un bambino subisce danni permanenti a causa di una ipossia nel corso del parto, a causa di assistenza e cure mediche ritenute non adeguate.
L'evento si verifica presso una struttura ospedaliera diversa da quella normalmente utilizzata dall'Asl di competenza (in quanto quest'ultima aveva i propri locali temporaneamente non disponibili) e con l'intervento di medici non direttamente dipendenti della stessa.
I Giudici condannano in solido con i medici anche l'Asl competente, in virtù degli artt. 1228 e 2049 cc. L'Asl fa ricorso in Cassazione.

 

La sentenza: la Cassazione (con sentenza n. 7768/ 2016) rigetta il ricorso sulla base del seguente principio di diritto: "Deve per altro verso ribadirsi che allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest'ultimo bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell'accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791)".
La sentenza in esame, pur con l'inevitabile prudenza con cui va esaminata la fattispecie, sembrerebbe pertanto estendere la responsabilità dell'ASL.

 

Giugno 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO. L'AZIONE E' PERSONALE

Gli eredi non possono domandare l'annullamento del matrimonio

 

Il caso: successivamente alla morte del fratello due persone chiedono l'annullamento del matrimonio che questi aveva contratto anni prima con la domestica.
Argomentano che il congiunto era incapace di intendere e volere e aveva subito forti condizionamenti da parte della donna, in perfetta malafede.
In primo grado e in Appello i giudici respingono il ricorso, per difetto di legittimazione ad agire degli attori.
I giudici evidenziano che l'azione per l'impugnazione del matrimonio non può essere trasmessa agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente alla morte del soggetto di cui si tratta.

 

La sentenza: anche la Cassazione (Sentenza 14794/2014) respinge il ricorso con questa motivazione. "Il coniuge incapace di intendere e di volere è legalmente capace e, quindi, esclusivo titolare del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio a differenza del coniuge interdetto il cui matrimonio può essere impugnato da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo oltre dal tutore e dal pubblico ministero".

 

Gli eredi possono quindi solo proseguire un'azione di annullamento del matrimonio già intrapresa dal de cuius prima del decesso, ma non sostituirsi a lui nell'esercizio del diritto.

 

Giugno 2014

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.