


Una coppia (è marzo del 2018) si separa consensualmente. I coniugi si accordano per la messa in vendita dell'immobile acquistato congiuntamente 3 anni prima.
La vendita si concretizza nel mese di giugno del 2018, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della ‘prima casa'.
La coniuge separata interpella l'Agenzia delle Entrate: chiede di conoscere se detta cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell'accordo di separazione, comporti la decadenza dalle agevolazioni (evidenziando anche che è nella impossibilità economica di effettuare un nuovo acquisto immobiliare entro i termini previsti dalla legge e tali da poter mantenere i benefici fiscali di cui ha fruito).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
-La Legge prevede che le agevolazioni per l'acquisto della "prima Casa" decadono, di regola, "nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa' e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale".
-Esistono però disposizioni agevolative previste dalla legge per i casi di divorzio o di separazione: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ...sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" .
-Va evidenziata l'ordinanza n.7966/2019 della Corte di Cassazione secondo cui le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa "vanno estese anche all'ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo".
Sulla base di queste argomentazioni l''Agenzia delle Entrate ha ritenuto che " la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie),non comporta la decadenza dal relativo beneficio
Settembre 2019
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso: Marito e moglie si separano giudizialmente. Il Tribunale dispone che il padre debba corrispondere 350 euro mensili per il mantenimento di due figli.
In Appello viene tuttavia raddoppiato il contributo per il mantenimento a carico del padre sulla base del fatto che la moglie, tramite un investigatore, aveva successivamente scoperto e quindi provato che il marito aveva un reddito mensile maggiore di quello dichiarato in precedenza in Tribunale. Contro la decisione il marito ricorreva in Cassazione: la relazione investigativa era stata a suo avviso presentata tardivamente, quando già si era esaurito il primo grado di giudizio.
La pronuncia (ordinanza n. 21178/ 2018) : La Cassazione ha respinto l'istanza del marito con queste motivazioni: - " è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario ".
La Cassazione non ha pertanto ritenuto violata la norma che non consente la produzione in appello di nuovi documenti, o nuove prove, in virtù dell'esigenza pubblicistica di tutela della prole, sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti.
Agosto 2018
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso :Una coppia ha un rapporto sessuale. Non viene presa alcuna precauzione al fine di evitare una gravidanza, in quanto la donna dichiara al partner di essere in quel momento non fertile. Viene concepito un figlio e il padre ricorre al tribunale per essere risarcito dei danni derivanti da quella che asserisce essere una sorta di "truffa", avendo la donna al momento del rapporto mentito intenzionalmente.
La sentenza: la Suprema Corte, con sentenza n. 10906/maggio/2017 ha rigettato il ricorso con queste motivazioni:
" una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può – alla luce del notorio – ignorare l'esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla "ordinaria diligenza" per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative".
"Su questa linea, in effetti, condivisibilmente si colloca la vera e propria ratio decidendi della sentenza impugnata. Osserva infatti la corte territoriale, alla conclusione del suo iter motivazionale, che l'attuale ricorrente, "in quanto portatore di un così forte e intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali", onde, non facendolo, egli stesso ha "assunto il rischio delle conseguenze dell'azione".
Maggio 2017
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