Avvocato Bologna | Studio Legale Diritto Civile

AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
Per la migliore tutela del Cliente vengono intrattenute collaborazioni con un Notaio, un Avvocato Penalista, un Medico Legale, un Commercialista e Revisore Contabile, un Ingegnere Civile, iscritto all’albo Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Bologna e un’Agenzia Investigativa.

News Giuridiche

L'Asl risponde per i danni causati dalla colpa dei medici operanti in struttura convenzionata.

Il caso: un bambino subisce danni permanenti a causa di una ipossia nel corso del parto, a causa di assistenza e cure mediche ritenute non adeguate.
L'evento si verifica presso una struttura ospedaliera diversa da quella normalmente utilizzata dall'Asl di competenza (in quanto quest'ultima aveva i propri locali temporaneamente non disponibili) e con l'intervento di medici non direttamente dipendenti della stessa.
I Giudici condannano in solido con i medici anche l'Asl competente, in virtù degli artt. 1228 e 2049 cc. L'Asl fa ricorso in Cassazione.

 

La sentenza: la Cassazione (con sentenza n. 7768/ 2016) rigetta il ricorso sulla base del seguente principio di diritto: "Deve per altro verso ribadirsi che allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest'ultimo bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell'accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791)".
La sentenza in esame, pur con l'inevitabile prudenza con cui va esaminata la fattispecie, sembrerebbe pertanto estendere la responsabilità dell'ASL.

 

Giugno 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

SEPARAZIONE. DOVERI CONIUGALI

Sottrarsi ai rapporti intimi può portare all'addebito.

 

Il caso: una coppia si separa e nei giudizi di merito viene addebitata la separazione alla moglie perché la donna, dopo la nascita di un figlio, aveva rifiutato per anni ogni rapporto sessuale col marito, affermando di provare nei suoi confronti un sentimento di repulsione.
La causa finisce in Cassazione

 

La sentenza: la Corte (sentenza 19112/2012) rigetta il ricorso e conferma l'impugnata sentenza con queste motivazioni. "Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale (...). Tale volontario comportamento (...) legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato".

 

Questa interessante pronuncia, se non può essere generalizzata (perchè come sempre è bene ricordare che ogni caso fa storia a sè) stabilisce il principio secondo cui il rapporto sessuale, almeno astrattamente, si configura come vero e proprio obbligo giuridico, per cui in caso di inadempimento è astrattamente ipotizzabile la "sanzione" dell'addebito della separazione.

 

Novembre 2012

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO. LA RESPONSABILITA' DEL DENTISTA

Il dentista prima di intervenire deve verificare anche l'operato dei precedenti colleghi

 

Il caso: un dentista applica al paziente una protesi.
Lo strumento è privo di difetti, il lavoro è eseguito correttamente, ma sorgono ugualmente vari problemi per via della situazione pregressa del soggetto.
Il paziente lamenta infatti dolori e infezioni e la situazione si aggrava nel tempo.
Per alleviare le sofferenze del paziente la protesi viene infine rimossa, con un intervento costoso.
Il paziente richiede il risarcimento delle spese di rimozione, ma il dentista non intende rifondere alcuna somma, ritenendo di aver correttamente operato.
Il caso approda in Tribunale e in prima istanza il paziente vede respinta la propria domanda.
La Corte d'Appello ribalta la pronuncia in quanto il dentista era tenuto a verificare anche il lavoro eseguito dai precedenti colleghi, prima di posizionare la protesi.

La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza 12871/2015) conferma la decisione di appello, dando ragione quindi al paziente. In definitiva il dentista, prima di applicare la protesi, doveva valutare la congruità degli interventi effettuati sul paziente dall'odontotecnico che era intervenuto in precedenza. E solo dopo scegliere la terapia più idonea per la situazione sottoposta al suo esame.
Di qui la responsabilità e la conseguente condanna.

 

La pronuncia è nel solco di un tendenziale ampliamento dell'area della responsabilità professionale.

 

Giugno 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.