


Il caso: un bambino subisce danni permanenti a causa di una ipossia nel corso del parto, a causa di assistenza e cure mediche ritenute non adeguate.
L'evento si verifica presso una struttura ospedaliera diversa da quella normalmente utilizzata dall'Asl di competenza (in quanto quest'ultima aveva i propri locali temporaneamente non disponibili) e con l'intervento di medici non direttamente dipendenti della stessa.
I Giudici condannano in solido con i medici anche l'Asl competente, in virtù degli artt. 1228 e 2049 cc. L'Asl fa ricorso in Cassazione.
La sentenza: la Cassazione (con sentenza n. 7768/ 2016) rigetta il ricorso sulla base del seguente principio di diritto: "Deve per altro verso ribadirsi che allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest'ultimo bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell'accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791)".
La sentenza in esame, pur con l'inevitabile prudenza con cui va esaminata la fattispecie, sembrerebbe pertanto estendere la responsabilità dell'ASL.
Giugno 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Marito infedele, ma non per questo padre inadeguato
Il caso: in sede di separazione una donna chiede l'affidamento in via esclusiva dei figli alla sua persona e che venga limitata possibilità per il padre di fare loro visita.
Motiva la richiesta in relazione alla condotta dell'uomo, caratterizzata dai continui tradimenti.
La sentenza: il Tribunale le dà torto (Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 7/2015). Non si può sostenere che un marito fedifrago necessariamente, e automaticamente, sia inadatto a svolgere il ruolo di padre."Per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore".
La pronuncia non stupisce; la giurisprudenza considera da sempre del tutto irrilevante, ai fini dell'affidamento dei figli, l'adulterio di uno dei coniugi, condotta quest'ultima che può rilevare solo ai fini dell'addebito della separazione.
Luglio 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il beneficiario dell'assegno divorzile perde il diritto in caso di stabile convivenza
Il caso: in sede di divorzio viene disposto che il marito versi un assegno di mantenimento alla moglie, allo scopo di garantire alla stessa di poter mantenere inalterato il precedente tenore di vita. Fra i due vi è infatti sperequazione reddituale. Successivamente la moglie inizia un rapporto di convivenza, ragion per cui il marito chiede che venga eliminato il suo obbligo.
La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza n.6855/2015) dà ragione al marito e stabilisce che il coniuge divorziato che conviva con un'altra persona perde il diritto all'assegno. Il presupposto per ottenere la revoca è che la convivenza presenti "i connotati di stabilità e continuità". In tale evenienza si può parlare, per la Suprema Corte, di "un modello di vita analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio". La convivenza, sotto questo profilo, ha quindi conseguenze identiche a quelle già previste nel caso di nuovo matrimonio contratto dal divorziato beneficiario dell'assegno (perdita del diritto).
Va detto che sempre a parere dei Supremi Giudici la perdita del diritto sarebbe definitiva (la successiva cessazione della convivenza non costituirebbe titolo per riottenere l'assegno divorzile).
Dicembre 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.