


Una coppia (è marzo del 2018) si separa consensualmente. I coniugi si accordano per la messa in vendita dell'immobile acquistato congiuntamente 3 anni prima.
La vendita si concretizza nel mese di giugno del 2018, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della ‘prima casa'.
La coniuge separata interpella l'Agenzia delle Entrate: chiede di conoscere se detta cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell'accordo di separazione, comporti la decadenza dalle agevolazioni (evidenziando anche che è nella impossibilità economica di effettuare un nuovo acquisto immobiliare entro i termini previsti dalla legge e tali da poter mantenere i benefici fiscali di cui ha fruito).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
-La Legge prevede che le agevolazioni per l'acquisto della "prima Casa" decadono, di regola, "nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa' e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale".
-Esistono però disposizioni agevolative previste dalla legge per i casi di divorzio o di separazione: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ...sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" .
-Va evidenziata l'ordinanza n.7966/2019 della Corte di Cassazione secondo cui le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa "vanno estese anche all'ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo".
Sulla base di queste argomentazioni l''Agenzia delle Entrate ha ritenuto che " la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie),non comporta la decadenza dal relativo beneficio
Settembre 2019
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Se si posseggono immobili l'obbligo di versare il mantenimento può sussistere anche in assenza di reddito (ufficialmente non dichiarato).
Il caso: Nel corso di un procedimento di divorzio, sia in primo che in secondo grado, i Giudici dispongono che il marito sia tenuto a versare alla moglie un contributo mensile di mantenimento (assegno divorzile) sulla base di molteplici circostanze.
Il marito ricorre in Cassazione lamentando che egli, nelle more del processo, aveva cessato ogni attività lavorativa ed era quindi impossibilitato a versare alcunché in quanto sprovvisto di reddito.
La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza n.10099/2016), per ciò che qui si intende segnalare, respinge il ricorso sulla base di una fondamentale considerazione. "I suoi possedimenti" - leggasi le proprietà immobiliari del marito, n.d.r. - "riportati nelle denunce dei redditi e nella relazione catastale prodotta dalla moglie, necessitano di capacità di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento; la Corte di merito presume che da alcuni di essi egli tragga rendite locatizie (o comunque ne potrebbe trarre) che gli consentano un adeguato sostentamento".
Secondo la Suprema Corte, pertanto, a prescindere dalla circostanza che una persona dichiari o meno di percepire reddito, il fatto solo di possedere immobili può giustificare l'obbligo di versare un contributo di mantenimento. Va detto che le dichiarazioni dei redditi sono solo uno dei fattori da considerarsi ai fini della determinazione della debenza di un assegno divorzile. Il Tribunale può non considerarle attendibili (com'è evidentemente accaduto nella fattispecie) se le circostanze del caso inducono a ritenere che non siano tali. E' quindi anche sulla base di presunzioni che è possibile stabilire l'obbligo di contribuire al mantenimento.
Nel caso in esame secondo i Giudici era evidentemente pacifico che il marito percepisse una forma di reddito, in quanto occorre sostenere spese per la loro manutenzione (e comunque non può escludersi il ricavo di rendite non ufficiali dagli immobili stessi).
Giugno 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Dalla separazione al divorzio: tempi ridotti dal Legislatore
La legge n.898 del 1970, la prima in Italia sul divorzio, prevedeva che dovessero trascorrere cinque anni dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio.
Successivamente il legislatore riduceva a tre anni il periodo di separazione necessario per arrivare allo scioglimento del matrimonio (o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso).
Ora con la legge 11.05.2015 n.55 bastano sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi in caso di percorso giudiziale (il termine decorre dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale).
Non un divorzio immediato, quindi, ma tempi comunque ridotti per conciliare due interessi fra loro divergenti (ed entrambi meritevoli di tutela): da un lato la possibilità per i coniugi di rivedere la loro scelta (c.d. ripensamento e conseguente riconciliazione), dall'altro lato la necessità di definire rapidamente una situazione che si presenta, il più delle volte, irreversibile.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.