


Se il figlio prosegue gli studi dopo la laurea breve non viene meno l'obbigo di mantenimento.
Il caso: Due coniugi divorziano e nella sentenza si dispone che il padre versi un assegno mensile di 850 euro per il mantenimento della figlia, non ancora indipendente economicamente.
In seguito il genitore ricorre al Tribunale per revocare o almeno ridurre l'assegno, dal momento che la figlia ha conseguito una laurea triennale e potrebbe quindi attivarsi per entrare nel mondo del lavoro e rendersi indipendente. La figlia decide invece di proseguire gli studi, per ottenere una laurea definitiva. Sia in primo grado che in appello il ricorso è respinto e la causa perviene all'esame della Cassazione.
La sentenza: la Suprema Corte (ordinanza n.10207/2017) rigetta il ricorso confermando le pronunce precedenti e dando quindi torto al genitore onerato (il padre, nella fattispecie). Con questa motivazione: " la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età".
Nella fattispecie la Suprema Corte ha avvalorato la tesi della Corte di appello secondo cui la scelta di proseguire gli studi era meritevole di essere assecondata, in quanto finalizzata a un utile inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle inclinazioni personali della giovane figlia (ventiseienne) e si profilava in linea con le condizioni socio – economiche della sua famiglia.
APRILE 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Stepchild adoption: i Tribunali anticipano il Legislatore
Il caso: due donne italiane convivono per alcuni anni alle Canarie (e una delle due dà alla luce una bambina, tramite fecondazione assistita). Si sposano nel 2009 in Spagna e l'anno successivo il coniuge della madre biologica adotta la bambina (ormai dodicenne), come consentito dalla legge di quel Paese.
Successivamente divorziano e la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambe.
Nel 2013 una delle due donne chiede al Tribunale per i Minorenni di Milano il riconoscimento agli effetti civili interni dell'ordinanza di adozione spagnola.
La richiesta viene respinta in primo grado.
La sentenza: in Appello i Giudici ribaltano la decisione (pronuncia del giorno 16 ottobre 2015).
La Corte ritiene infatti che con l'adozione si realizzi l'interesse della figlia che "è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile".
Per completezza va detto che nel contempo è stata rigettata la domanda di riconoscimento e trascrizione del matrimonio e della successiva sentenza di divorzio.
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Errore del medico di base: anche l'Asl è responsabile.
Il caso: un paziente non si sente bene, chiama il medico di base e questi effettua la visita con estremo ritardo e prescrive cure del tutto inadeguate.
Le conseguenze per il malato sono molto gravi (ischemia e danni irreparabili) e l'Asl viene condannata dalle Corti di Merito al risarcimento dei danni. La causa approda quindi in Cassazione.
La sentenza: la Corte di Cassazione (pronuncia n.6243/2015) stabilisce che "L'Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge". La Suprema Corte ha quindi ritenuto che sussista un'obbligazione dell'Asl a fornire ai cittadini la prestazione sanitaria (entro i limiti previsti dal S.S.N.).
In precedenza il solo a rispondere per gli errori commessi era il medico di base, come libero professionista, senza vincoli di dipendenza con l'Asl.
Asl e medico di base, alla luce di questa pronunzia, sarebbero quindi entrambi responsabili, in solido, per eventuali errori.
Marzo 2015
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