


Il caso: finisce una lunga storia d'amore di una coppia particolarmente facoltosa. Lui chiede alla compagna di restituire i regali ricevuti durante la convivenza (preziosi e opere d'arte di notevole valore). La donna si oppone e ne nasce una lite, sulla quale, dopo due gradi di giudizio, si pronuncia la Cassazione.
La sentenza: con la sentenza n.18280/2016 la Suprema Corte ha distinto fra regalie e regalie. Non sussiste il diritto di ripetizione per quelle di modico valore (con la fondamentale precisazione che il concetto di "modico valore" non è assoluto ma relativo, dovendosi verificare "le condizioni dei soggetti che in questo caso disponevano di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita"). Quanto invece alle donazioni di non modico valore, queste ultime richiedono per legge (articolo 782 codice civile) l'atto pubblico, pena la nullità.
Nella fattispecie, quindi, non veniva ordinata la restituzione di regali, pur importanti, quali anelli, sculture, etc, in quanto compatibili con le condizioni economiche delle parti, ma veniva viceversa dichiarata la nullità del trasferimento di un quadro di ingentissimo valore, non tanto perché la relazione sentimentale era venuta meno, quanto perché la dazione in questione non era avvenuta nelle forme prescritte dalla legge, vale a dire con l'atto notarile (testualmente: "la donazione costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; e avrebbe richiesto la forma prevista dall'articolo 782 del codice civile").
Settembre 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Stepchild adoption: i Tribunali anticipano il Legislatore
Il caso: due donne italiane convivono per alcuni anni alle Canarie (e una delle due dà alla luce una bambina, tramite fecondazione assistita). Si sposano nel 2009 in Spagna e l'anno successivo il coniuge della madre biologica adotta la bambina (ormai dodicenne), come consentito dalla legge di quel Paese.
Successivamente divorziano e la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambe.
Nel 2013 una delle due donne chiede al Tribunale per i Minorenni di Milano il riconoscimento agli effetti civili interni dell'ordinanza di adozione spagnola.
La richiesta viene respinta in primo grado.
La sentenza: in Appello i Giudici ribaltano la decisione (pronuncia del giorno 16 ottobre 2015).
La Corte ritiene infatti che con l'adozione si realizzi l'interesse della figlia che "è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile".
Per completezza va detto che nel contempo è stata rigettata la domanda di riconoscimento e trascrizione del matrimonio e della successiva sentenza di divorzio.
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Marito infedele, ma non per questo padre inadeguato
Il caso: in sede di separazione una donna chiede l'affidamento in via esclusiva dei figli alla sua persona e che venga limitata possibilità per il padre di fare loro visita.
Motiva la richiesta in relazione alla condotta dell'uomo, caratterizzata dai continui tradimenti.
La sentenza: il Tribunale le dà torto (Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 7/2015). Non si può sostenere che un marito fedifrago necessariamente, e automaticamente, sia inadatto a svolgere il ruolo di padre."Per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore".
La pronuncia non stupisce; la giurisprudenza considera da sempre del tutto irrilevante, ai fini dell'affidamento dei figli, l'adulterio di uno dei coniugi, condotta quest'ultima che può rilevare solo ai fini dell'addebito della separazione.
Luglio 2015
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