


Se il figlio prosegue gli studi dopo la laurea breve non viene meno l'obbigo di mantenimento.
Il caso: Due coniugi divorziano e nella sentenza si dispone che il padre versi un assegno mensile di 850 euro per il mantenimento della figlia, non ancora indipendente economicamente.
In seguito il genitore ricorre al Tribunale per revocare o almeno ridurre l'assegno, dal momento che la figlia ha conseguito una laurea triennale e potrebbe quindi attivarsi per entrare nel mondo del lavoro e rendersi indipendente. La figlia decide invece di proseguire gli studi, per ottenere una laurea definitiva. Sia in primo grado che in appello il ricorso è respinto e la causa perviene all'esame della Cassazione.
La sentenza: la Suprema Corte (ordinanza n.10207/2017) rigetta il ricorso confermando le pronunce precedenti e dando quindi torto al genitore onerato (il padre, nella fattispecie). Con questa motivazione: " la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età".
Nella fattispecie la Suprema Corte ha avvalorato la tesi della Corte di appello secondo cui la scelta di proseguire gli studi era meritevole di essere assecondata, in quanto finalizzata a un utile inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle inclinazioni personali della giovane figlia (ventiseienne) e si profilava in linea con le condizioni socio – economiche della sua famiglia.
APRILE 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso: finisce una lunga storia d'amore di una coppia particolarmente facoltosa. Lui chiede alla compagna di restituire i regali ricevuti durante la convivenza (preziosi e opere d'arte di notevole valore). La donna si oppone e ne nasce una lite, sulla quale, dopo due gradi di giudizio, si pronuncia la Cassazione.
La sentenza: con la sentenza n.18280/2016 la Suprema Corte ha distinto fra regalie e regalie. Non sussiste il diritto di ripetizione per quelle di modico valore (con la fondamentale precisazione che il concetto di "modico valore" non è assoluto ma relativo, dovendosi verificare "le condizioni dei soggetti che in questo caso disponevano di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita"). Quanto invece alle donazioni di non modico valore, queste ultime richiedono per legge (articolo 782 codice civile) l'atto pubblico, pena la nullità.
Nella fattispecie, quindi, non veniva ordinata la restituzione di regali, pur importanti, quali anelli, sculture, etc, in quanto compatibili con le condizioni economiche delle parti, ma veniva viceversa dichiarata la nullità del trasferimento di un quadro di ingentissimo valore, non tanto perché la relazione sentimentale era venuta meno, quanto perché la dazione in questione non era avvenuta nelle forme prescritte dalla legge, vale a dire con l'atto notarile (testualmente: "la donazione costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; e avrebbe richiesto la forma prevista dall'articolo 782 del codice civile").
Settembre 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Marito infedele, ma non per questo padre inadeguato
Il caso: in sede di separazione una donna chiede l'affidamento in via esclusiva dei figli alla sua persona e che venga limitata possibilità per il padre di fare loro visita.
Motiva la richiesta in relazione alla condotta dell'uomo, caratterizzata dai continui tradimenti.
La sentenza: il Tribunale le dà torto (Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 7/2015). Non si può sostenere che un marito fedifrago necessariamente, e automaticamente, sia inadatto a svolgere il ruolo di padre."Per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore".
La pronuncia non stupisce; la giurisprudenza considera da sempre del tutto irrilevante, ai fini dell'affidamento dei figli, l'adulterio di uno dei coniugi, condotta quest'ultima che può rilevare solo ai fini dell'addebito della separazione.
Luglio 2015
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