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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
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News Giuridiche

SULLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ALL'EX CONIUGE DIVORZIATO

Il caso: Muore un uomo. L'ex moglie, superstite, fa ricorso al Giudice per ottenere una quota della pensione di reversibilità del medesimo (rapportata all'assegno che riceveva mensilmente dal defunto, in seguito ad accordo privato, non ufficializzato, intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio)
Il Tribunale le riconosce una quota pari al 30%, la differenza (pari al 70%) viene assegnata alla persona con cui il defunto aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio. Questa ricorre in Appello e successivamente in Cassazione, vantando il diritto sull'intera pensione di reversibilità.

 

La sentenza: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25053/ 2017, ha accolto il ricorso del coniuge (contro l'ex, quindi) con queste motivazioni:
-" l'ex moglie non era titolare di assegno divorzile, in quanto l'importo corrispostole mensilmente dall'ex marito non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio"
In definitiva si è stabilito il principio per cui si può attribuire una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge solo nel caso in cui questi sia titolare di assegno divorzile determinato dal Giudice (cioè tradotto in sentenza, e quindi ufficializzato dalle parti). Non è sufficiente un accordo privato, benché adempiuto spontaneamente

 

Ottobre 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO CIVILE. LOCAZIONI

Contratto di locazione non registrato: nessun canone è dovuto

 

Il caso: Il proprietario di un immobile promuove un giudizio avverso l'inquilino, per omesso pagamento dei canoni di locazione. Il punto è che il contratto in questione non è registrato all'Agenzia delle Entrate, tanto che il convenuto sostiene che le parti avessero semplicemente concordato la stipula in tempi successivi. Terminato il primo grado, la questione finisce in appello, ove la Corte stabilisce che il contratto di locazione doveva considerarsi inefficace, perché non registrato, ma che l'inefficacia del contratto non esimeva tuttavia l'occupante dall'obbligo di pagamento del canone come corrispettivo della detenzione. Il caso finisce in cassazione

 

La sentenza: la Corte, con sentenza n.25503/2016, emette una pronuncia estremamente rigorosa verso la proprietà sulla base del fatto che oggi, per legge, i contratti di locazione sono nulli – non semplicemente inefficaci, come stabilito dalla corte d'Appello – se non registrati. Censura quindi il ragionamento della Corte d'Appello stessa, che aveva dato una interpretazione troppo flessibile della norma di legge, anche sulla base del fatto che la Corte costituzionale ha qualificato nella fattispecie la norma tributaria come norma imperativa, come tale quindi impossibile da bypassare. A fronte di un contratto di locazione non registrato, pertanto, sembra che l'unica tutela a favore della proprietà sia avanzare una richiesta per indebito arricchimento, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile; unica azione in senso lato "risarcitoria" possibile a fronte della nullità di un contratto.

 

DICEMBRE 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

Diritto di famiglia. Assegno di mantenimento divorzile.

La Cassazione conferma: niente assegno divorzile in presenza di convivenza di fatto (anche qualora la convivenza venisse veno).

 

Il caso: Una donna, in attesa della sentenza di divorzio, instaura una relazione con un nuovo compagno. La coppia convive per un certo periodo, poi le strade, almeno apparentemente, si dividono.
Nel frattempo il Tribunale emette la sentenza di divorzio e respinge la domanda presentata dalla ex moglie per ottenere l'assegno divorzile.
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado "ritenendo insussistenti i presupposti per procedere al riconoscimento dell'assegno di divorzio in quanto ( la ricorrente) aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio con un altro uomo e non aveva dato prova dell'allegata cessazione della relazione".

 

La sentenza: la Cassazione con la sentenza n.19345/2016 conferma la pronuncia di appello respingendo la domanda di attribuzione di assegno divorzile con questa motivazione, ancora più perentoria: "l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (...) la formazione di una famiglia di fatto... è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile".

 

Segnaliamo che la pronuncia qui commentata si inserisce è nel solco di altre del medesimo tenore (Cass. Civ. n.6855/2015 e n.2466/2016). Il principio di diritto sopra espresso sembra quindi cristallizzarsi sempre più nel tempo.

 

Luglio 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.