


Il caso: Una coppia è separata, con due figli in tenera età. I bambini vivono con la madre, il padre si rivolge al Tribunale per chiedere modifiche riguardo alla loro residenza. Incidentalmente lamenta altresì che la donna ha pubblicato sui social fotografie dei figli, contro il parere del medesimo.
La sentenza: Il Tribunale (siamo a Mantova) ha ordinato alla madre di "non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere, immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite".
Queste le motivazioni:
- "l'inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l'opposizione di uno dei genitori integra violazione di norme... che riguardano la tutela dell'immagine... e la tutela della riservatezza dei dati personali" .
- " l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line".
Al di là della pronuncia, in concreto, ha avuto risalto il fatto che successivamente lo stesso Tribunale ha pubblicato un protocollo contenente una serie di regole da applicarsi a tutte le coppie separata, una delle quali riguardava proprio il divieto di pubblicazione delle foto dei minori sui social, che i genitori erano tenuti a rispettare
Novembre 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Se il figlio prosegue gli studi dopo la laurea breve non viene meno l'obbigo di mantenimento.
Il caso: Due coniugi divorziano e nella sentenza si dispone che il padre versi un assegno mensile di 850 euro per il mantenimento della figlia, non ancora indipendente economicamente.
In seguito il genitore ricorre al Tribunale per revocare o almeno ridurre l'assegno, dal momento che la figlia ha conseguito una laurea triennale e potrebbe quindi attivarsi per entrare nel mondo del lavoro e rendersi indipendente. La figlia decide invece di proseguire gli studi, per ottenere una laurea definitiva. Sia in primo grado che in appello il ricorso è respinto e la causa perviene all'esame della Cassazione.
La sentenza: la Suprema Corte (ordinanza n.10207/2017) rigetta il ricorso confermando le pronunce precedenti e dando quindi torto al genitore onerato (il padre, nella fattispecie). Con questa motivazione: " la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età".
Nella fattispecie la Suprema Corte ha avvalorato la tesi della Corte di appello secondo cui la scelta di proseguire gli studi era meritevole di essere assecondata, in quanto finalizzata a un utile inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle inclinazioni personali della giovane figlia (ventiseienne) e si profilava in linea con le condizioni socio – economiche della sua famiglia.
APRILE 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il tradimento può portare all'addebito della separazione. Specie se pubblicizzato su facebook
Il caso: una moglie scopre che il marito ha una relazione extra-coniugale. Ad aggravare il quadro rinviene su Facebook frasi e foto che provano che l'uomo non solo non nasconde detta relazione, ma anzi in qualche modo la rende pubblica.
Chiede quindi al Tribunale la separazione con addebito al coniuge, sul presupposto non solo del tradimento ma anche delle modalità con cui era stato posto in essere.
La sentenza: Il Tribunale dà ragione alla moglie. Nel corso del processo era infatti emerso che il marito aveva effettivamente frequentato la donna (l'amante) e che aveva pubblicamente dichiarato su facebook il suo amore per lei, e questo non dopo la separazione bensì prima dell'allontanamento dalla casa coniugale, quando era ancora sposato a tutti gli effetti (le prove erano documentali - le foto delle pagine del social network - e testimoniali). Di seguito il nocciolo dell'argomentazione utilizzata dai Giudici che come si vedrà non fa perno esclusivamente sull'adulterio, ma anche sulle modalità con cui lo stesso si concretizza. "Deve pertanto pronunciarsi la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà, tenuto conto delle modalità con cui è stata coltivata la relazione extraconiugale, che hanno comportato offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge". Da notare che in casi analoghi (in presenza cioè di tradimento ostentato pubblicamente, con modalità quindi di fatto ingiuriose) alcuni Tribunali hanno disposto altresì il risarcimento del danno per così detto illecito endo-familiare. Si vedano i relativi articoli già pubblicati in questa sezione.
Dicembre 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.