


IL CASO
In seguito alla separazione di una coppia il figlio minore rimane a vivere con la madre.
Il padre si rifiuta di fare visita al figlio e per questo comportamento il Tribunale in primo grado stabilisce che debba pagare 100 euro alla madre per ogni futuro inadempimento "all'obbligo di incontrare il figlio".
La Corte d'Appello conferma il provvedimento di primo grado e il padre ricorre in Cassazione, sostenendo che la visita non può costituire un obbligo, ma va lasciata alla sua discrezionalità.
LA SENTENZA
Con ordinanza Ordinanza 5 dicembre 2019 - 6 marzo 2020, n. 6471 la Suprema Corte ha accolto il ricorso del genitore non affidatario con queste motivazioni:
-il diritto/dovere di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato ..è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e... non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.
Ciò non esclude ovviamente che, qualora il comportamento sanzionato permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti quali la decadenza della responsabilità genitoriale.
La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e anche l'ipotetico risarcimento del danno in favore del figlio.
DICEMBRE 2020
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso: due persone si lasciano dopo un matrimonio di brevissima durata (quindici mesi). In sede di separazione consensuale alla moglie viene attribuito un assegno di mantenimento. Nel successivo divorzio viene tuttavia rigettata, in entrambi i gradi di giudizio, la domanda della moglie stessa volta ad ottenere anche l'assegno divorzile. Ciò sulla base della seguente motivazione: "la convivenza fu comunque brevissima per effetto della immediata constatazione dell'impossibilità di una unione duratura tale da giustificare aspettative e affidamento del coniuge che ha subìto la separazione nelle sostanze dell'altro". La moglie presenta ricorso in cassazione.
La sentenza: la Cassazione (ordinanza n.2343/2016) accoglie il ricorso presentato dalla donna sulla base di un'articolata argomentazione e, per ciò che rileva in questa sede, in forza del seguente principio di diritto. "In materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento del 'assegno stesso, assolvendo quest'ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole".
Va detto che nel caso in esame vi era notevole sproporzione tra il reddito del marito, 18.000 euro mensili, e quello della moglie, 1.300 euro mensili. Occorre quindi sempre contestualizzare le pronunce per evitare una loro interpretazione in qualche modo distorta.
Giugno 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il dentista prima di intervenire deve verificare anche l'operato dei precedenti colleghi
Il caso: un dentista applica al paziente una protesi.
Lo strumento è privo di difetti, il lavoro è eseguito correttamente, ma sorgono ugualmente vari problemi per via della situazione pregressa del soggetto.
Il paziente lamenta infatti dolori e infezioni e la situazione si aggrava nel tempo.
Per alleviare le sofferenze del paziente la protesi viene infine rimossa, con un intervento costoso.
Il paziente richiede il risarcimento delle spese di rimozione, ma il dentista non intende rifondere alcuna somma, ritenendo di aver correttamente operato.
Il caso approda in Tribunale e in prima istanza il paziente vede respinta la propria domanda.
La Corte d'Appello ribalta la pronuncia in quanto il dentista era tenuto a verificare anche il lavoro eseguito dai precedenti colleghi, prima di posizionare la protesi.
La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza 12871/2015) conferma la decisione di appello, dando ragione quindi al paziente. In definitiva il dentista, prima di applicare la protesi, doveva valutare la congruità degli interventi effettuati sul paziente dall'odontotecnico che era intervenuto in precedenza. E solo dopo scegliere la terapia più idonea per la situazione sottoposta al suo esame.
Di qui la responsabilità e la conseguente condanna.
La pronuncia è nel solco di un tendenziale ampliamento dell'area della responsabilità professionale.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.