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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
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News Giuridiche

DIRITTO ASSICURATIVO

Polizza scaduta: la Compagnia assicuratrice deve egualmente liquidare il sinistro avvenuto entro 15 dalla scadenza.

 

Il caso: in un cantiere il dipendente di un'azienda muore per un incidente. Il datore di lavoro viene condannato a risarcire i congiunti della vittima. A questo punto chiede alla propria Assicurazione, con la quale ha stipulato una polizza a copertura del rischio responsabilità civile, di liquidare il sinistro ai terzi. La Compagnia eccepisce che la polizza non è più operativa: il sinistro era infatti avvenuto dopo la scadenza (seppure entro i 15 giorni dalla stessa).

 

La sentenza: Sul caso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 26104/2016 confermando un principio già enunciato in sentenze precedenti : "il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'articolo 1901 c.c., comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo".
Il ricorso del soggetto assicurato è stato quindi accolto.

 

Dicembre 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO DI FAMIGLIA. RESPONSABILITA' GENITORIALE

Dieta vegana alla mensa scolastica: il Tribunale autorizza.

 

Il Caso: Una madre, sin dallo svezzamento, alleva il figlio secondo il regime della dieta vegana. Il padre, dopo qualche anno, in disaccordo con la madre, si rivolge al Tribunale perché venga disposta una dieta onnivora. Il Tribunale decide in tal senso e di conseguenza nega alla madre la possibilità di chiedere cibi vegani per il figlio quando questi frequenta la mensa scolastica.
Tuttavia, con il nuovo regime alimentare, il bambino lamenta problemi di salute e la madre chiede quindi al Tribunale di modificare il provvedimento assunto in precedenza.

 

La sentenza: il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica e aver constatato che il perito escludeva la possibilità di danni alla salute del bambino derivanti da una dieta vegana, accoglie il ricorso della madre (stabilendo tuttavia la precauzione di sottoporre il bambino stesso a controlli sanitari periodici)
Il Tribunale ha quindi disposto che presso l'Istituto scolastico frequentato dal bambino questi possa fruire della mensa scolastica seguendo una dieta vegana.

 

Giugno/2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

ADOZIONE DI MINORI DA PARTE DI COPPIE OMOSESSUALI. LA GIURISPRUDENZA SULLA COSI' DETTA STEPCHILD ADOPTION

Stepchild adoption: i Tribunali anticipano il Legislatore

 

Il caso: due donne italiane convivono per alcuni anni alle Canarie (e una delle due dà alla luce una bambina, tramite fecondazione assistita). Si sposano nel 2009 in Spagna e l'anno successivo il coniuge della madre biologica adotta la bambina (ormai dodicenne), come consentito dalla legge di quel Paese.
Successivamente divorziano e la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambe.
Nel 2013 una delle due donne chiede al Tribunale per i Minorenni di Milano il riconoscimento agli effetti civili interni dell'ordinanza di adozione spagnola.
La richiesta viene respinta in primo grado.

 

La sentenza: in Appello i Giudici ribaltano la decisione (pronuncia del giorno 16 ottobre 2015).
La Corte ritiene infatti che con l'adozione si realizzi l'interesse della figlia che "è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile".

 

Per completezza va detto che nel contempo è stata rigettata la domanda di riconoscimento e trascrizione del matrimonio e della successiva sentenza di divorzio.

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.