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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
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News Giuridiche

GRAVIDANZA INDESIDERATA: NIENTE RISARCIMENTO DANNI AL PADRE NATURALE

Il caso :Una coppia ha un rapporto sessuale. Non viene presa alcuna precauzione al fine di evitare una gravidanza, in quanto la donna dichiara al partner di essere in quel momento non fertile. Viene concepito un figlio e il padre ricorre al tribunale per essere risarcito dei danni derivanti da quella che asserisce essere una sorta di "truffa", avendo la donna al momento del rapporto mentito intenzionalmente.

 

La sentenza: la Suprema Corte, con sentenza n. 10906/maggio/2017 ha rigettato il ricorso con queste motivazioni:
" una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può – alla luce del notorio – ignorare l'esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla "ordinaria diligenza" per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative".
"Su questa linea, in effetti, condivisibilmente si colloca la vera e propria ratio decidendi della sentenza impugnata. Osserva infatti la corte territoriale, alla conclusione del suo iter motivazionale, che l'attuale ricorrente, "in quanto portatore di un così forte e intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali", onde, non facendolo, egli stesso ha "assunto il rischio delle conseguenze dell'azione".

 

Maggio 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

L'assegno di mantenimento dei figli va pagato integralmente anche nei periodi di permanenza degli stessi presso il genitore che lo versa

 

Il caso: due coniugi si separano, la figlia viene affidata ad entrambi ma con residenza presso la madre. Il giudice dispone quindi che il padre paghi un contributo di mantenimento.
Capita più volte che il padre ospiti la ragazza, anche per periodi prolungati, soprattutto nel periodo delle vacanze estive. In quelle occasioni egli sospende arbitrariamente il pagamento dell'assegno alla madre, ritenendo già assolto il suo obbligo di mantenimento in forma così detta diretta (provvedendo direttamente alle esigenze della figlia).
Ne nasce una lite tra i genitori: la madre sollecita il pagamento delle quote arretrate, non versate, il padre si oppone.

 

La sentenza: il Tribunale di Roma (sentenza 6228/2013) dà ragione alla madre e dispone che il pagamento sia dovuto. Il padre aveva modificato di propria iniziativa, e senza alcun accordo, le condizioni pattuite in sede di separazione e non gli era consentito farlo per il solo fatto di avere ospitato la figlia presso di sè.

La sentenza in esame non costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale. L'assegno di mantenimento, infatti, anche quando suddiviso in rate mensili, è calcolato in rapporto ad un intero anno e include ogni evenienza che si verifichi nel suddetto periodo. Pertanto la sospensione durante i periodi di permanenza presso la residenza del genitore onerato di tale versamento è illegittima.

 

Gennaio 2014

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTI DEI CONVIVENTI. NESSUN RISARCIMENTO ALLA FINE DELLA RELAZIONE

Fine della convivenza. Nessun diritto alla restituzione di somme versate nel corso della stessa

 

Il caso: due persone convivono per cinque anni e da questa relazione nasce anche un figlio.
Finita la convivenza l'uomo sollecita alla compagna la restituzione di una somma consistente (60.000 euro).
Sostiene di averla versata nel corso del tempo sul conto corrente intestato alla donna, con la sola finalità di farle amministrare i risparmi nella maniera più proficua.
Lei argomenta di avere rinunciato al proprio lavoro, molto remunerativo, per seguire il compagno all'estero. La somma ricevuta dal convivente avrebbe quindi rappresentato una sorta di compensazione per il mancato guadagno.
Tribunale e Corte d'Appello danno ragione all'uomo, ma non la Cassazione.

 

La sentenza: La Corte (sentenza 22/1/2014 n.12779) ritiene che "eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo. I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza".

 

In sostanza se un convivente contribuisce a favore dell'altro adempie semplicemente al proprio dovere di assistenza morale e materiale, nell'ambito del rapporto affettivo che si è venuto a creare con la convivenza more uxorio..
E non ha alcun diritto ad alcuna restituzione nel momento in cui la convivenza abbia a cessare.
La pronuncia è nel solco di altri precedenti in materia di così dette obbligazioni naturali.

 

Gennaio 2014

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.