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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
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News Giuridiche

NOVITA' IN MATERIA DI ADOZIONE. LA LEGGE 173/2015 E LA CONTINUITA' AFFETTIVA

Minori in affido: novità sul diritto alla continuità affettiva

 

La legge 19 ottobre 2015 n.173 ha apportato importanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 in materia di adozione, sancendo il diritto alla continuità affettiva dei bambini che si trovano in regime di affido familiare.

 

In particolare:

 

- se la famiglia affidataria, durante un prolungato periodo di affidamento, fa domanda di adozione per il minore "il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria"

 

- quando l'affidamento viene a cessare "è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento".

 

- "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore".

 

In definitiva con le modifiche apportate si riconosce l'importanza del rapporto affettivo che si viene a creare tra affidatario e minore in affido, inserendo disposizioni atte a favorire che questa situazione (positiva per entrambi i soggetti) perduri nel tempo.

 

Ottobre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

CONTROVERSIE CONDOMINIALI

Lite condominiale per il posto auto: l'area davanti al garage può essere assegnata in uso al singolo proprietario

 

Il caso: in assemblea condominiale si discute della possibilità di poter fruire di un posto auto davanti al proprio garage, in modo da poter parcheggiare una seconda auto.
La delibera viene presa a maggioranza, ma un condomino contrario alla decisione ricorre al Tribunale. Lamenta che alcuni condomini possano fruire di un vantaggio a scapito degli altri, potendo utilizzare maggiori spazi comuni.

 

La sentenza: il Tribunale di Vicenza dà torto al ricorrente (sentenza n.984/2015). La possibilità di parcheggiare davanti al proprio garage, in un'area ben delimitata, se viene assegnata a tutti i condomini indistintamente deve considerarsi legittima, non sussistendo alcuna disparità di trattamento.

 

Maggio 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

ASSEGNO DIVORZILE. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dell'assegno divorzile perde il diritto in caso di stabile convivenza

 

Il caso: in sede di divorzio viene disposto che il marito versi un assegno di mantenimento alla moglie, allo scopo di garantire alla stessa di poter mantenere inalterato il precedente tenore di vita. Fra i due vi è infatti sperequazione reddituale. Successivamente la moglie inizia un rapporto di convivenza, ragion per cui il marito chiede che venga eliminato il suo obbligo.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza n.6855/2015) dà ragione al marito e stabilisce che il coniuge divorziato che conviva con un'altra persona perde il diritto all'assegno. Il presupposto per ottenere la revoca è che la convivenza presenti "i connotati di stabilità e continuità". In tale evenienza si può parlare, per la Suprema Corte, di "un modello di vita analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio". La convivenza, sotto questo profilo, ha quindi conseguenze identiche a quelle già previste nel caso di nuovo matrimonio contratto dal divorziato beneficiario dell'assegno (perdita del diritto).

 

Va detto che sempre a parere dei Supremi Giudici la perdita del diritto sarebbe definitiva (la successiva cessazione della convivenza non costituirebbe titolo per riottenere l'assegno divorzile).

 

Dicembre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.