


Ritardata diagnosi da patologia: si al risarcimento.
Il caso: Un bambino lamenta forti dolori addominali con vomito e viene accompagnato dai genitori al Pronto soccorso. Dopo una consulenza pediatrica e chirurgica viene dimesso. Come terapia viene prescritto un antidolorifico.
I sintomi peggiorano e i genitori portano di nuovo il bambino al P.S. che viene questa volta ricoverato e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Successivamente viene operato d'urgenza per appendicite acuta e diffusa peritonite.
I genitori si rivolgono al tribunale per chiedere alla ASL il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'iniziale errore diagnostico dei sanitari. In particolare segnalano che se l'attacco di appendicite fosse stato subito riconosciuto, l'interevento sarebbe stato effettuato in laparoscopia, con tecnica quindi meno invasiva e minori rischi per il paziente, evitando inoltre cicatrici e aderenze.
La sentenza: il Tribunale (Taranto, sentenza n.21/2016) accoglie la domanda risarcitoria. Anche la ritardata diagnosi costituisce errore medico e può dar diritto al risarcimento se si configurano dei danni a carico del paziente (come nella fattispecie). Inoltre per ricollegare un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza ("oltre ogni ragionevole dubbio", come deve avvenire in sede penale) ma semplicemente di rilevante probabilità. Di qui la condanna dell'Asl a risarcire il danno.
Gennaio 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Marito infedele, ma non per questo padre inadeguato
Il caso: in sede di separazione una donna chiede l'affidamento in via esclusiva dei figli alla sua persona e che venga limitata possibilità per il padre di fare loro visita.
Motiva la richiesta in relazione alla condotta dell'uomo, caratterizzata dai continui tradimenti.
La sentenza: il Tribunale le dà torto (Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 7/2015). Non si può sostenere che un marito fedifrago necessariamente, e automaticamente, sia inadatto a svolgere il ruolo di padre."Per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore".
La pronuncia non stupisce; la giurisprudenza considera da sempre del tutto irrilevante, ai fini dell'affidamento dei figli, l'adulterio di uno dei coniugi, condotta quest'ultima che può rilevare solo ai fini dell'addebito della separazione.
Luglio 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
La cancellazione di frasi dal testamento per giustificati motivi
Il caso: Una signora chiede al Tribunale che vengano cancellate alcune frasi contenute nel testamento del marito, prima che venga pubblicato.
Ritiene lesa la sua onorabilità in quanto il defunto ha manifestato la volontà che al suo funerale vengano invitate alcune donne, da lui frequentate in vita.
Invoca l'articolo 620del codice civile in forza del quale "per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale".
La sentenza: il Tribunale (Reggio Emilia, sentenza 12/02/2015) respinge il ricorso, ritenendo che non sussistano i motivi per la cancellazione. Nel testamento non erano infatti precisate le date delle frequentazioni femminili e in più veniva espresso l'auspicio che la cerimonia funebre si svolgesse in piena armonia.
I giudici hanno inteso tutelare tutte le disposizioni del defunto contenute nel testamento, ritenendole non offensive nei confronti della moglie. Più in generale va detto che la tutela della volontà del de cuius, nel nostro ordinamento, è massima e può subire limitazioni solo in casi estremi.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.