


La mediazione civile
Per mediazione si intende "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" .
Sono di diritto mediatori gli avvocati iscritti all'albo.
Nella mediazione civile le parti devono essere assistite da un avvocato.
La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa o giudiziale.
Mediazione obbligatoria significa che non è possibile agire in giudizio se prima non si è esperita questa procedura. E' obbligatoria in una serie di materie indicate dal Legislatore, in continuo aggiornamento (attualmente condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
La mediazione facoltativa è quella procedura radicata su impulso volontario delle parti, che preferiscono provare a dirimere la controversia al di fuori delle aule giudiziarie.
E' infine mediazione giudiziale (o delegata) quella disposta dal Giudice nel corso del processo. Il processo non si arresta, ma rimane (in senso a-tecnico) temporaneamente "sospeso" in attesa dell'esperimento della mediazione, i cui esiti vengono portati all'attenzione del Giudice all'udienza immediatamente successiva.
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
La cancellazione di frasi dal testamento per giustificati motivi
Il caso: Una signora chiede al Tribunale che vengano cancellate alcune frasi contenute nel testamento del marito, prima che venga pubblicato.
Ritiene lesa la sua onorabilità in quanto il defunto ha manifestato la volontà che al suo funerale vengano invitate alcune donne, da lui frequentate in vita.
Invoca l'articolo 620del codice civile in forza del quale "per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale".
La sentenza: il Tribunale (Reggio Emilia, sentenza 12/02/2015) respinge il ricorso, ritenendo che non sussistano i motivi per la cancellazione. Nel testamento non erano infatti precisate le date delle frequentazioni femminili e in più veniva espresso l'auspicio che la cerimonia funebre si svolgesse in piena armonia.
I giudici hanno inteso tutelare tutte le disposizioni del defunto contenute nel testamento, ritenendole non offensive nei confronti della moglie. Più in generale va detto che la tutela della volontà del de cuius, nel nostro ordinamento, è massima e può subire limitazioni solo in casi estremi.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Conflitto insanabile tra genitori separati: per le cure del figlio malato decide un terzo.
Il caso: vi è aspro conflitto fra due coniugi. La moglie chiede la separazione giudiziale e l'affidamento esclusivo dei figli, con specifica richiesta di attribuzione a sé della facoltà di scelta in ordine alle decisioni di maggiore rilevanza (scolastiche, mediche e terapeutiche) riguardanti i figli.
Il marito chiede l'affidamento condiviso dei figli, con attribuzione a sé, in caso di mancato accordo fra i genitori, delle decisioni rilevanti in materia sanitaria.
Uno dei due figli della coppia è peraltro malato e viene quindi disposta anche l'audizione dei medici che lo seguono in centri specializzati.
La sentenza: il Tribunale (Reggio Emilia - sentenza dell'11/6/2015) decide per il figlio malato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ma attribuisce "le decisioni di maggior rilievo involgenti il percorso riabilitativo e di sostegno predisposto al Centro di Neuropsichiatria infantile". La ragione fondamentale di tale decisione risiede per i Giudici nel conflitto dei coniugi, aspro e insanabile.
I diritti inerenti i figli sono di natura indisponibile, per cui il Tribunale, nel loro interesse, può andare oltre le richieste stesse delle parti, e arrivare (come nella fattispecie) a disattenderle entrambe.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.