


Il caso: Una coppia è separata, con due figli in tenera età. I bambini vivono con la madre, il padre si rivolge al Tribunale per chiedere modifiche riguardo alla loro residenza. Incidentalmente lamenta altresì che la donna ha pubblicato sui social fotografie dei figli, contro il parere del medesimo.
La sentenza: Il Tribunale (siamo a Mantova) ha ordinato alla madre di "non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere, immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite".
Queste le motivazioni:
- "l'inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l'opposizione di uno dei genitori integra violazione di norme... che riguardano la tutela dell'immagine... e la tutela della riservatezza dei dati personali" .
- " l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line".
Al di là della pronuncia, in concreto, ha avuto risalto il fatto che successivamente lo stesso Tribunale ha pubblicato un protocollo contenente una serie di regole da applicarsi a tutte le coppie separata, una delle quali riguardava proprio il divieto di pubblicazione delle foto dei minori sui social, che i genitori erano tenuti a rispettare
Novembre 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Se il figlio prosegue gli studi dopo la laurea breve non viene meno l'obbigo di mantenimento.
Il caso: Due coniugi divorziano e nella sentenza si dispone che il padre versi un assegno mensile di 850 euro per il mantenimento della figlia, non ancora indipendente economicamente.
In seguito il genitore ricorre al Tribunale per revocare o almeno ridurre l'assegno, dal momento che la figlia ha conseguito una laurea triennale e potrebbe quindi attivarsi per entrare nel mondo del lavoro e rendersi indipendente. La figlia decide invece di proseguire gli studi, per ottenere una laurea definitiva. Sia in primo grado che in appello il ricorso è respinto e la causa perviene all'esame della Cassazione.
La sentenza: la Suprema Corte (ordinanza n.10207/2017) rigetta il ricorso confermando le pronunce precedenti e dando quindi torto al genitore onerato (il padre, nella fattispecie). Con questa motivazione: " la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età".
Nella fattispecie la Suprema Corte ha avvalorato la tesi della Corte di appello secondo cui la scelta di proseguire gli studi era meritevole di essere assecondata, in quanto finalizzata a un utile inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle inclinazioni personali della giovane figlia (ventiseienne) e si profilava in linea con le condizioni socio – economiche della sua famiglia.
APRILE 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso: una donna pakistana, residente in Italia, contrae matrimonio, alla presenza di due testimoni, collegandosi tramite Skype con lo sposo, mentre quest'ultimo si trovava in Pakistan.
L'atto vene registrato regolarmente dall'autorità pakistana, mentre in Italia l'ufficiale di Stato civile si rifiuta di fare altrettanto, in quanto "la modalità di celebrazione, in via telefonica o telematica, era da ritenersi contraria all'ordine pubblico, sul presupposto che costituisce principio fondamentale dell'ordinamento italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell'esprimere la volontà di sposarsi".
La sentenza: Tribunale e Corte d'Appello danno torto all'Ufficiale di Stato Civile e ragione ai coniugi. Sulla stessa linea la Cassazione (sentenza 15343/2016).
La Corte, dopo aver precisato che "il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento" ha poi concluso che "se l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale, esso non può considerarsi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in forma non prevista dall'ordinamento italiano".
La sentenza ha avuto vasta eco sui mass media ma va precisato che le nozze "a distanza" sono state ritenute legittime in quanto contratte da soggetti stranieri, e quindi regolamentate dal diritto del Paese d'origine (non ritenuto in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento).
Settembre 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.