IL CASO
Al termine di una convivenza protrattasi per venti anni una coppia si lascia.
L'uomo ricorre in giudizio per chiedere la restituzione della somma di 500mila euro data all'ex compagna, per l'acquisto di immobili che avevano effettuato insieme, prima che il loro rapporto cessasse.
Il Tribunale accoglie la sua domanda, ravvisando nella fattispecie un' "azione di arricchimento senza causa" dell'ex compagna.
Il caso, su impulso dell'ex compagna, giunge infine in Cassazione, in quanto ella ritiene che la somma non sia da restituire in quanto costituente adempimento di obbligazione naturale.
LA SENTENZA
La Suprema Corte, con Sentenza 3 febbraio 2020, n. 2392 respinge il ricorso, dando quindi ragione nella fattispecie all'uomo, sulla base di queste considerazioni:
- Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale (come tale, quindi, irripetibile, cioè non soggetta all'obbligo di futura restituzione) a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del soggetto che la eroga
- Sussiste invece il diritto a ricevere indietro le erogazioni se travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. Come nella fattispecie
DICEMBRE 2020
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso: in pendenza del giudizio di separazione giudiziale la moglie presenta istanza all'Agenzia delle entrate per accedere all'archivio dei rapporti finanziari del coniuge, ma l'Agenzia respinge l'istanza. La signora ricorre al Tribunale.
La sentenza: il Tar Puglia, sentenza 31 gennaio 2017 n. 94 ha accolto il ricorso con queste motivazioni:
-" La giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata"
- "Da ultimo, giova rilevare come sia altrettanto pacifico che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante".
– "L'istanza di accesso deve, quindi, ritenersi meritevole di accoglimento, rinvenendosi in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse qualificato"...con l'ordine all'amministrazione di ostensione dei dati richiesti, nella forma della sola visione"-
GENNAIO2017
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L'assegno di mantenimento dei figli va pagato integralmente anche nei periodi di permanenza degli stessi presso il genitore che lo versa
Il caso: due coniugi si separano, la figlia viene affidata ad entrambi ma con residenza presso la madre. Il giudice dispone quindi che il padre paghi un contributo di mantenimento.
Capita più volte che il padre ospiti la ragazza, anche per periodi prolungati, soprattutto nel periodo delle vacanze estive. In quelle occasioni egli sospende arbitrariamente il pagamento dell'assegno alla madre, ritenendo già assolto il suo obbligo di mantenimento in forma così detta diretta (provvedendo direttamente alle esigenze della figlia).
Ne nasce una lite tra i genitori: la madre sollecita il pagamento delle quote arretrate, non versate, il padre si oppone.
La sentenza: il Tribunale di Roma (sentenza 6228/2013) dà ragione alla madre e dispone che il pagamento sia dovuto. Il padre aveva modificato di propria iniziativa, e senza alcun accordo, le condizioni pattuite in sede di separazione e non gli era consentito farlo per il solo fatto di avere ospitato la figlia presso di sè.
La sentenza in esame non costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale. L'assegno di mantenimento, infatti, anche quando suddiviso in rate mensili, è calcolato in rapporto ad un intero anno e include ogni evenienza che si verifichi nel suddetto periodo. Pertanto la sospensione durante i periodi di permanenza presso la residenza del genitore onerato di tale versamento è illegittima.
Gennaio 2014
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.