Il Caso: una coppia si separa. Fra le varie questioni trattate processualmente ne emerge una inerente una richiesta di indennizzo. In particolare il marito chiede alla moglie la metà delle spese sostenute dopo la separazione per la ristrutturazione di uno stabile, acquistato al grezzo e successivamente sensibilmente aumentato di valore.
Dopo il giudizio presso il Tribunale e la Corte d'appello la causa perviene in Cassazione.
La sentenza: la Cassazione con la pronuncia n. 24160/ 2018 ha stabilito che non può presumersi, in via automatica, una "finalità di liberalità in favore del coniuge" a fronte dei "pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la separazione".
Di conseguenza, ecco la massima, "eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice di merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria"
Ottobre 2018
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il Caso: Una coppia divorzia e si accorda per utilizzare un'applicazione telematica, allo scopo di comunicare meglio, gestire i rapporti con i figli e dirimere eventuali controversie, anche in relazione alle spese straordinarie.
Tra le varie applicazioni di questo strumento informatico: programmazione degli impegni dei figli (visite mediche, gite scolastiche..), informazioni e verifiche sull'andamento scolastico.
La sentenza: il Tribunale ( Modena , sentenza n. 2259/2017) ha stabilito che " ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a legge e nell'interesse della prole".
DICEMBRE 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Anche la Cassazione si pronuncia favorevolmente sulla così detta stepchild adoption.
Il caso: una coppia omosessuale convive da tempo in Italia, dopo avere contratto matrimonio all'estero. Una delle due donne è madre di una bambina, concepita tramite procreazione assistita. L'altra donna si rivolge al tribunale dei minori in Italia e chiede di poter adottare la figlia della compagna. Il diritto le viene riconosciuto in entrambi i primi due gradi di giudizio. Il caso approda in Cassazione per la sentenza definitiva.
La sentenza: la Cassazione (sentenza 12962/16) conferma la sentenza impugnata. Secondo la Corte
l'adozione da parte di coppia omosessuale "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice". Tecnicamente l'adozione è stata ritenuta ammissibile invocando l'art.44 della legge 184, che prevede per l'appunto che si possa procedere in "casi particolari" al di fuori degli stringenti requisiti di legge, purchè si ritenga che l'adozione faccia gli interessi del minore.
La sentenza, particolarmente importante e innovativa, si colloca nel solco di altre pronunce di merito che hanno già ritenuto ammissibile l'adozione del compagno (o della compagna) del genitore biologico. La così detta stepchild adoption, eliminata dal testo della legge sulle unioni civili, sta diventando realtà attraverso il contributo della giurisprudenza.
GIUGNO 2016
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