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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
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News Giuridiche

SULLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ALL'EX CONIUGE DIVORZIATO

Il caso: Muore un uomo. L'ex moglie, superstite, fa ricorso al Giudice per ottenere una quota della pensione di reversibilità del medesimo (rapportata all'assegno che riceveva mensilmente dal defunto, in seguito ad accordo privato, non ufficializzato, intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio)
Il Tribunale le riconosce una quota pari al 30%, la differenza (pari al 70%) viene assegnata alla persona con cui il defunto aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio. Questa ricorre in Appello e successivamente in Cassazione, vantando il diritto sull'intera pensione di reversibilità.

 

La sentenza: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25053/ 2017, ha accolto il ricorso del coniuge (contro l'ex, quindi) con queste motivazioni:
-" l'ex moglie non era titolare di assegno divorzile, in quanto l'importo corrispostole mensilmente dall'ex marito non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio"
In definitiva si è stabilito il principio per cui si può attribuire una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge solo nel caso in cui questi sia titolare di assegno divorzile determinato dal Giudice (cioè tradotto in sentenza, e quindi ufficializzato dalle parti). Non è sufficiente un accordo privato, benché adempiuto spontaneamente

 

Ottobre 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO DI FAMIGLIA. RESPONSABILITA' GENITORIALE

Dieta vegana alla mensa scolastica: il Tribunale autorizza.

 

Il Caso: Una madre, sin dallo svezzamento, alleva il figlio secondo il regime della dieta vegana. Il padre, dopo qualche anno, in disaccordo con la madre, si rivolge al Tribunale perché venga disposta una dieta onnivora. Il Tribunale decide in tal senso e di conseguenza nega alla madre la possibilità di chiedere cibi vegani per il figlio quando questi frequenta la mensa scolastica.
Tuttavia, con il nuovo regime alimentare, il bambino lamenta problemi di salute e la madre chiede quindi al Tribunale di modificare il provvedimento assunto in precedenza.

 

La sentenza: il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica e aver constatato che il perito escludeva la possibilità di danni alla salute del bambino derivanti da una dieta vegana, accoglie il ricorso della madre (stabilendo tuttavia la precauzione di sottoporre il bambino stesso a controlli sanitari periodici)
Il Tribunale ha quindi disposto che presso l'Istituto scolastico frequentato dal bambino questi possa fruire della mensa scolastica seguendo una dieta vegana.

 

Giugno/2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

AFFIDAMENTO DEI FIGLI E POTESTA' GENITORIALE

Conflitto insanabile tra genitori separati: per le cure del figlio malato decide un terzo.

 

Il caso: vi è aspro conflitto fra due coniugi. La moglie chiede la separazione giudiziale e l'affidamento esclusivo dei figli, con specifica richiesta di attribuzione a sé della facoltà di scelta in ordine alle decisioni di maggiore rilevanza (scolastiche, mediche e terapeutiche) riguardanti i figli.
Il marito chiede l'affidamento condiviso dei figli, con attribuzione a sé, in caso di mancato accordo fra i genitori, delle decisioni rilevanti in materia sanitaria.
Uno dei due figli della coppia è peraltro malato e viene quindi disposta anche l'audizione dei medici che lo seguono in centri specializzati.

La sentenza: il Tribunale (Reggio Emilia - sentenza dell'11/6/2015) decide per il figlio malato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ma attribuisce "le decisioni di maggior rilievo involgenti il percorso riabilitativo e di sostegno predisposto al Centro di Neuropsichiatria infantile". La ragione fondamentale di tale decisione risiede per i Giudici nel conflitto dei coniugi, aspro e insanabile.

I diritti inerenti i figli sono di natura indisponibile, per cui il Tribunale, nel loro interesse, può andare oltre le richieste stesse delle parti, e arrivare (come nella fattispecie) a disattenderle entrambe.

 

Giugno 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.