Marito infedele, ma non per questo padre inadeguato
Il caso: in sede di separazione una donna chiede l'affidamento in via esclusiva dei figli alla sua persona e che venga limitata possibilità per il padre di fare loro visita.
Motiva la richiesta in relazione alla condotta dell'uomo, caratterizzata dai continui tradimenti.
La sentenza: il Tribunale le dà torto (Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 7/2015). Non si può sostenere che un marito fedifrago necessariamente, e automaticamente, sia inadatto a svolgere il ruolo di padre."Per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore".
La pronuncia non stupisce; la giurisprudenza considera da sempre del tutto irrilevante, ai fini dell'affidamento dei figli, l'adulterio di uno dei coniugi, condotta quest'ultima che può rilevare solo ai fini dell'addebito della separazione.
Luglio 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
L'assegno di mantenimento dei figli va pagato integralmente anche nei periodi di permanenza degli stessi presso il genitore che lo versa
Il caso: due coniugi si separano, la figlia viene affidata ad entrambi ma con residenza presso la madre. Il giudice dispone quindi che il padre paghi un contributo di mantenimento.
Capita più volte che il padre ospiti la ragazza, anche per periodi prolungati, soprattutto nel periodo delle vacanze estive. In quelle occasioni egli sospende arbitrariamente il pagamento dell'assegno alla madre, ritenendo già assolto il suo obbligo di mantenimento in forma così detta diretta (provvedendo direttamente alle esigenze della figlia).
Ne nasce una lite tra i genitori: la madre sollecita il pagamento delle quote arretrate, non versate, il padre si oppone.
La sentenza: il Tribunale di Roma (sentenza 6228/2013) dà ragione alla madre e dispone che il pagamento sia dovuto. Il padre aveva modificato di propria iniziativa, e senza alcun accordo, le condizioni pattuite in sede di separazione e non gli era consentito farlo per il solo fatto di avere ospitato la figlia presso di sè.
La sentenza in esame non costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale. L'assegno di mantenimento, infatti, anche quando suddiviso in rate mensili, è calcolato in rapporto ad un intero anno e include ogni evenienza che si verifichi nel suddetto periodo. Pertanto la sospensione durante i periodi di permanenza presso la residenza del genitore onerato di tale versamento è illegittima.
Gennaio 2014
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Fare il genitore è un dovere. Pena, il risarcimento dei danni
Il caso: la figlia naturale cita in giudizio il padre chiedendo di essere risarcita per i danni derivanti da omesso mantenimento, assistenza e istruzione, ritenendolo responsabile di non avere adempiuto ai doveri genitoriali. L'uomo, fra le altre cose, viene condannato dalle Corti di Merito al pagamento di euro 50.000 a titolo di risarcimento e ricorre quindi in Cassazione.
La sentenza: la Corte di Cassazione (pronuncia n.3079/2015) respinge il ricorso del padre.
Per quanto qui rileva, la Corte conferma la condanna al risarcimento in favore della figlia, sulla base di queste argomentazioni. "Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un' immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in particolare articoli 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela."
Di qui la conferma del risarcimento del danno, in senso lato, morale. Questa fattispecie, di recente introduzione giurisprudenziale, va sotto il nome di illecito endo-familiare.
Febbraio 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.