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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
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News Giuridiche

SEPARAZIONE DEI GENITORI. OBBLIGO DI PRESTARE GLI ALIMENTI AI MINORI

Anche i nonni possono essere obbligati a mantenere i nipoti.

 

Il caso: una coppia si separa e il padre non adempie all'obbligo di mantenimento della figlia. La madre, d'altra parte, non dispone dei mezzi necessari, dovendo concorrere anche alle spese di un altro figlio con lei convivente, nato dalla relazione con un'altra persona.
La donna chiede al Tribunale che al mantenimento della bambina provvedano quindi i nonni.

 

La sentenza: il Tribunale di Parma (sentenza del 13/5/2014) dispone che i nonni debbano concorrere alle spese di vita della nipote, quantificate in euro 5.900 annui. In particolare suddivide l'onere in questione tra nonni paterni e materni "ripartendo tale comune obbligazione in base ai redditi di ciascuno di essi per come risultanti in atti sulla base delle acquisite rispettive dichiarazioni dei redditi".

 

Se i genitori non sono in grado di mantenere i figli, in via quindi sussidiaria, per legge l'obbligo si estende a tutti gli ascendenti di pari grado, i quali sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

 

Maggio 2014

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI INSEGNANTI. RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSO CONTROLLO DEGLI ALUNNI

L'insegnante (e la scuola) non rispondono dei danni subiti da un alunno fuori dalla struttura

 

Il caso: gli scolari escono dalla scuola. Una ragazza si siede sul parapetto delle scale e viene spinta da un compagno, cade all'indietro e si procura lesioni molto gravi. Viene richiesto il risarcimento dei danni, ma la domanda viene respinta sia in primo grado che in appello. La causa perviene in Cassazione.

 

La sentenza: La Suprema Corte (sentenza 16 febbraio 2015 n.3081) respinge la domanda risarcitoria con questa motivazione. "Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante". Per la Corte l'allievo è affidato all'insegnante quando si trovi all'interno della struttura: in questo arco temporale e spaziale l'insegnante ha l'obbligo di vigilare ed è responsabile per quanto può accadere.

 

Giugno 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

RISARCIMENTO DANNI PER ILLECITO ENDO-FAMILIARE. RESPONSABILITA' DEL GENITORE VERSO IL FIGLIO

Fare il genitore è un dovere. Pena, il risarcimento dei danni

 

Il caso: la figlia naturale cita in giudizio il padre chiedendo di essere risarcita per i danni derivanti da omesso mantenimento, assistenza e istruzione, ritenendolo responsabile di non avere adempiuto ai doveri genitoriali. L'uomo, fra le altre cose, viene condannato dalle Corti di Merito al pagamento di euro 50.000 a titolo di risarcimento e ricorre quindi in Cassazione.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione (pronuncia n.3079/2015) respinge il ricorso del padre.
Per quanto qui rileva, la Corte conferma la condanna al risarcimento in favore della figlia, sulla base di queste argomentazioni. "Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un' immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in particolare articoli 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela."

Di qui la conferma del risarcimento del danno, in senso lato, morale. Questa fattispecie, di recente introduzione giurisprudenziale, va sotto il nome di illecito endo-familiare.

 

Febbraio 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.